IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2021-2023»,  in  particolare  l'art.  1,
comma 196, il quale stabilisce che «Al fine di favorire  la  coesione
sociale e lo sviluppo economico nei  comuni  particolarmente  colpiti
dal  fenomeno  dello  spopolamento  e  per  i  quali  si  riscontrano
rilevanti carenze di attrattivita' per la ridotta offerta di  servizi
materiali e immateriali alle persone e alle attivita' economiche, nel
rispetto della complementarita' con la  strategia  nazionale  per  le
aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, e' denominato «Fondo di sostegno ai  comuni
marginali»; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 200, della citata legge n. 178 del
2020, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 e' incrementato di 48
milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni  di  euro  per  l'anno
2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di
interventi  di  sostegno  alle  attivita'  economiche  finalizzati  a
contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da destinare  in  pari
misura  ai  consorzi  industriali  ricadenti  nei  territori  di  cui
all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree
oggetto  dell'agevolazione  di  cui  all'art.  27,   comma   1,   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui  al  presente
comma e sono stabiliti i termini e  le  modalita'  di  accesso  e  di
rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime.  Agli  oneri  di
cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno  2021,  a
43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per  l'anno
2023, si provvede, quanto a 33 milioni di curo per l'anno 2021, a  28
milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a  15  milioni  di  euro  per
ciascuno degli  anni  2021,  2022  e  2023,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione  -programmazione
2021-2027»; 
  Visti, per quel che concerne l'ambito di applicazione della  misura
di cui al predetto art. 1, comma 200, della legge n.  178  del  2020,
l'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e l'art.  27,  comma  1,
del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 36  della  legge  5  ottobre  1991,  n.  317,  recante
«Sistemi produttivi  locali,  distretti  industriali  e  consorzi  di
sviluppo industriale» nella parte in cui prevede che  i  consorzi  di
sviluppo industriale sono enti pubblici  economici  che  «promuovono,
nell'ambito degli agglomerati  industriali  attrezzati  dai  consorzi
medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo  di
attivita' produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale
scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le  associazioni
imprenditoriali e con le camere di commercio, industria,  artigianato
e agricoltura, infrastrutture per l'industria,  rustici  industriali,
servizi reali  alle  imprese,  iniziative  per  l'orientamento  e  la
formazione professionale  dei  lavoratori,  dei  quadri  direttivi  e
intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro  servizio  sociale
connesso alla produzione industriale»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  de
minimis; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  in  tema  di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  2021
con  il  quale,  tra  l'altro,  e'  stato  nominato  Ministro   senza
portafoglio, l'on. Maria Rosaria Carfagna; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021 con il quale al  Ministro  Maria  Rosaria  Carfagna  e'
stato  conferito  l'incarico  relativo  al  Sud   e   alla   coesione
territoriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021 recante la delega di funzioni al  Ministro  Maria  Rosaria
Carfagna, tra le quali quelle di promuovere e coordinare le politiche
e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico  dei  territori,
ivi comprese le aree interne; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio  2021,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente  Roberto  Garofoli,
e'  stata  delegata  la  firma  dei  decreti,  degli   atti   e   dei
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, a  esclusione  di  quelli  che  richiedono  una  preventiva
deliberazione del Consiglio dei ministri e di  quelli  relativi  alle
attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «fondo»: il fondo di  sostegno  ai  comuni  marginali  di  cui
all'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    b)  «consorzio  industriale»:   ciascun   consorzio   industriale
ricadente nei territori di cui all'art. 1, comma 200, della legge  30
dicembre 2020, n. 178.